Se tu e il tuo coniuge siete d'accordo su come separarvi, non dovete affrontare nessuna causa: la legge prevede tre strade diverse, tutte pensate per chi ha già trovato un'intesa. Cambiano in base a cosa può contenere l'accordo, se serve un avvocato, e se ci sono figli minori o beni da trasferire tra voi. Ecco come funzionano.
Separazione consensuale o giudiziale: qual è la differenza?
È questa la distinzione che conta davvero. Se tu e il tuo coniuge siete d'accordo sulle condizioni (casa, mantenimento, figli), la separazione è consensuale e non prevede mai una causa contenziosa, qualunque delle tre vie scegliate. Se invece non siete d'accordo, serve la separazione giudiziale, che passa attraverso un vero processo davanti al tribunale, con tempi e costi molto più alti.
Quali sono le tre vie per separarsi senza causa?
Negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014). Tu e il tuo coniuge, ciascuno assistito dal proprio avvocato (è obbligatorio, uno per parte), raggiungete un accordo scritto che può contenere qualsiasi condizione: assegno di mantenimento, casa familiare, affidamento dei figli, anche trasferimenti di beni immobili tra voi. Se non avete figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo va al Procuratore della Repubblica, che comunica il nulla osta quando non trova irregolarità: è un controllo formale, non entra nel merito delle vostre scelte. Se invece avete figli in queste condizioni, l'accordo va trasmesso al Pubblico Ministero entro 10 giorni, che lo autorizza se lo ritiene conforme all'interesse dei figli.
Accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12 D.L. 132/2014). Si può fare solo se non avete figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L'assistenza di un avvocato qui è facoltativa, non obbligatoria. È la via più snella, ma con un limite preciso: l'accordo non può contenere trasferimenti di beni tra voi (per quello serve la negoziazione assistita), anche se può comunque prevedere un assegno di mantenimento periodico. Si conclude nel Comune di residenza di uno dei due coniugi, o dove è stato trascritto il matrimonio.
Ricorso congiunto in tribunale. È la via più tradizionale: presentate insieme la domanda, e il tribunale verifica le condizioni concordate e le omologa. Non è una causa nel senso di un contenzioso da decidere: il giudice controlla che l'accordo sia conforme alla legge e nell'interesse di eventuali figli. Restano comunque i tempi tecnici legati al calendario del tribunale.
Quale via puoi scegliere?
In pratica la scelta dipende da due fattori: se avete figli minori (o maggiorenni non autonomi) e se dovete trasferire beni tra voi. Senza figli in queste condizioni e senza trasferimenti patrimoniali, l'Ufficiale di Stato Civile è di solito la strada più rapida. Con figli minori o beni da trasferire, serve la negoziazione assistita.
Perché conviene comunque un avvocato, anche nella via più semplice?
Anche quando l'assistenza legale non è obbligatoria, come davanti all'Ufficiale di Stato Civile, un accordo scritto senza aver valutato bene le conseguenze economiche possibili può creare problemi anni dopo, quando modificarlo richiede una nuova procedura. Un avvocato aiuta a mettere per iscritto condizioni chiare fin dall'inizio, soprattutto su mantenimento e casa familiare.
Articolo a cura della Redazione Avvokit. Ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale personalizzata, che tiene conto delle circostanze specifiche del singolo caso.
Fonti normative citate: D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014), artt. 6 e 12.



