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Comunione o separazione dei beni: cosa cambia davvero

La separazione dei beni non ha nulla a che vedere con la separazione tra coniugi. Ecco cosa cambia concretamente tra i due regimi patrimoniali, a partire da chi possiede la casa.

Di Redazione Avvokit

· 4 minuti di lettura · Revisionato da Redazione Avvokit

Redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale.

Due fedi nuziali appoggiate su documenti notarili

Partiamo da un equivoco che genera parecchia confusione: la separazione dei beni riguarda il regime patrimoniale di due persone sposate e conviventi, e non ha alcun legame con la separazione coniugale. Sono due istituti diversi, che condividono soltanto una parola. Chiarito questo, la scelta tra comunione e separazione decide una cosa molto concreta: di chi sono i beni che acquistate mentre siete sposati. Ecco come funziona.

Cosa succede se non scegliete nulla?

Se al momento del matrimonio non dichiarate nulla, si applica automaticamente la comunione dei beni (art. 159 c.c.). È il regime legale previsto dal codice civile dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, e resta in vigore finché non decidete diversamente.

In pratica, chi non compie nessuna scelta ha compiuto una scelta comunque, e nella maggior parte dei casi senza esserne del tutto consapevole.

Cosa entra in comunione e cosa resta personale?

Questa è la parte che conta davvero. In regime di comunione cadono in comproprietà, in parti uguali, gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai coniugi, insieme o separatamente (art. 177 c.c.). Il punto pratico: un immobile acquistato da uno solo dei due, e pagato interamente con il suo stipendio, diventa comunque comune per metà.

Restano invece beni personali, cioè di proprietà esclusiva di uno solo (art. 179 c.c.):

  • i beni di cui si era già titolari prima del matrimonio

  • i beni ricevuti per donazione o per successione ereditaria

  • i beni di uso strettamente personale

  • i beni che servono all'esercizio della professione

  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e le pensioni legate alla perdita della capacità lavorativa

  • i beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali, a condizione che la provenienza sia dichiarata nell'atto di acquisto

C'è un caso pratico che sfugge quasi sempre: se vendi un immobile che avevi ereditato e con quel denaro ne compri un altro, resta personale soltanto se lo dichiari espressamente nell'atto. Senza quella dichiarazione, entra in comunione.

Cosa cambia con la separazione dei beni?

In regime di separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne mantiene il godimento e l'amministrazione (art. 215 c.c.). Chi compra è proprietario, indipendentemente dallo stato civile.

Resta comunque possibile acquistare insieme, intestando il bene a entrambi: in quel caso si crea una normale comproprietà, con le quote indicate nell'atto.

Attenzione a un punto: la separazione dei beni riguarda la proprietà, e non incide sugli obblighi reciproci tra coniugi. I doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia restano, così come restano gli obblighi verso i figli.

Come si sceglie e come si cambia?

La scelta si può fare in due momenti:

Al momento del matrimonio. Basta una dichiarazione resa davanti al celebrante, che viene annotata nell'atto di matrimonio. Non serve alcun costo notarile.

In qualsiasi momento successivo. Si può passare da un regime all'altro con una convenzione matrimoniale, che richiede l'atto pubblico davanti al notaio con la presenza di due testimoni (art. 162 c.c.), e va annotata a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi.

Il cambio di regime vale per il futuro. I beni già caduti in comunione restano comuni, e per dividerli serve un passaggio ulteriore.

Cosa succede in caso di separazione o divorzio?

La comunione legale si scioglie in diversi casi, tra cui la separazione personale dei coniugi, il divorzio, il cambio convenzionale di regime e la morte di uno dei due (art. 191 c.c.). Da quel momento i beni comuni passano in comunione ordinaria e vanno divisi, di regola in parti uguali.

È qui che il regime scelto anni prima produce gli effetti più visibili, e spesso più inattesi, soprattutto quando il patrimonio è stato costruito in modo sbilanciato tra i due.

Quando conviene farsi consigliare?

Le situazioni in cui una valutazione preventiva evita problemi seri sono ricorrenti: uno dei due esercita un'attività d'impresa o una professione con rischi patrimoniali, il patrimonio dei due ha dimensioni molto diverse, ci sono figli da precedenti relazioni, oppure è previsto l'acquisto di un immobile con denaro proveniente da una famiglia sola.

In tutti questi casi la scelta del regime produce conseguenze che si manifestano anni dopo, quando modificarle richiede il consenso di entrambi.


Articolo a cura della Redazione Avvokit. Ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale personalizzata, che tiene conto delle circostanze specifiche del singolo caso.

Fonti normative citate: Codice Civile, artt. 159, 162, 177, 179, 191, 215; Legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

FAQ

1. La separazione dei beni è la stessa cosa della separazione tra coniugi?

No, sono due cose diverse. La separazione dei beni è un regime patrimoniale che si sceglie restando sposati e conviventi. La separazione coniugale riguarda invece la crisi del matrimonio.

2. La casa comprata da me diventa di mio marito o mia (moglie)?

In regime di comunione legale sì, per metà, anche se l'acquisto è stato pagato interamente da uno solo, salvo che ricorra una delle ipotesi di bene personale previste dalla legge. In regime di separazione dei beni resta di chi l'ha acquistata.

3. Possiamo cambiare regime dopo esserci sposati?

Sì, in qualsiasi momento, con una convenzione matrimoniale stipulata davanti a un notaio. Il cambio produce effetti per il futuro e non riguarda i beni già entrati in comunione.

Responsabilità editoriale: Redazione Avvokit.

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