La domanda che arriva sempre per prima è quanto spetta. La risposta onesta è che nessuno può dirlo guardando una tabella, perché una tabella nazionale che fissa gli importi non esiste. Il codice civile indica dei criteri, e su quelli si costruisce ogni singola valutazione. Esistono poi tre istituti diversi che vengono chiamati genericamente "mantenimento", con presupposti e regole differenti tra loro. Chiarire quale riguarda la tua situazione è il primo passo per capire cosa aspettarti.
Le tre cose diverse che chiamiamo mantenimento
Il mantenimento dei figli. Spetta ai figli e prescinde dal comportamento dei genitori tra loro. È dovuto sia in caso di separazione sia dopo il divorzio, e riguarda anche i figli nati fuori dal matrimonio.
L'assegno di mantenimento al coniuge, in sede di separazione. Presuppone che il coniuge richiedente non abbia redditi propri adeguati e che non gli sia stata addebitata la separazione. Il matrimonio a questo stadio esiste ancora, e il riferimento resta il tenore di vita goduto durante la convivenza.
L'assegno divorzile, dopo lo scioglimento del matrimonio. Qui i criteri cambiano in modo sostanziale, come vediamo più avanti.
Confondere il secondo con il terzo è l'errore più diffuso, e porta ad aspettative che poi non trovano riscontro.
Quali criteri determinano il mantenimento dei figli?
Il codice civile elenca i parametri che il giudice deve considerare per stabilire l'assegno periodico a favore dei figli, secondo un principio di proporzionalità rispetto alle risorse di ciascun genitore (art. 337-ter c.c.):
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le attuali esigenze del figlio
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il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori
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i tempi di permanenza presso ciascun genitore
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le risorse economiche di entrambi i genitori
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la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
Il quinto criterio è quello che viene sottovalutato più spesso: il tempo e il lavoro di cura hanno un valore economico riconosciuto dalla legge, e concorrono al calcolo insieme al reddito.
Un chiarimento utile sul terzo criterio: anche in caso di affidamento condiviso, che è la regola, un assegno può comunque essere dovuto. La condivisione dell'affidamento riguarda le decisioni e la responsabilità genitoriale, e non implica di per sé che le spese si dividano a metà.
E le spese straordinarie?
Restano fuori dall'assegno mensile. Sono le spese non ricorrenti e non prevedibili nel loro ammontare, come alcune spese mediche, scolastiche o sportive, e di regola vengono ripartite tra i genitori nella misura stabilita dal provvedimento, spesso al cinquanta per cento.
È una delle voci che genera più contenzioso a distanza di anni, di solito perché l'accordo iniziale è stato scritto in modo troppo generico. Elencare fin da subito quali spese rientrano e quali richiedono un accordo preventivo evita gran parte dei problemi successivi.
Il mantenimento finisce quando il figlio compie 18 anni?
No, e questo è forse il punto meno conosciuto. L'obbligo non cessa con la maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica. Per il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, il giudice può disporre il pagamento dell'assegno direttamente in suo favore (art. 337-septies c.c.).
L'obbligo non è però illimitato nel tempo. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, viene meno quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza dipende da inerzia del figlio nella ricerca di un'occupazione adeguata alla sua formazione, valutata caso per caso.
Perché l'assegno divorzile segue criteri diversi
Con il divorzio il matrimonio cessa, e cambia la logica del contributo. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18287 del 2018) hanno superato il criterio del tenore di vita come parametro principale, riconoscendo all'assegno divorzile una funzione insieme assistenziale, compensativa e perequativa.
In concreto, la valutazione tiene conto del contributo che il coniuge richiedente ha dato alla formazione del patrimonio familiare e comune, delle scelte di vita condivise durante il matrimonio (per esempio la rinuncia a un percorso professionale per occuparsi della famiglia), della durata del matrimonio e dell'età e delle condizioni del richiedente.
Questo spiega perché due situazioni con redditi simili possano portare a esiti molto diversi: quello che pesa è anche come si è arrivati a quei redditi.
Si può modificare un assegno già stabilito?
Sì. Gli importi stabiliti possono essere rivisti quando intervengono fatti nuovi che modificano in modo apprezzabile la situazione, come la perdita del lavoro, un mutamento significativo del reddito, il raggiungimento dell'autosufficienza da parte del figlio o un cambiamento nei tempi di permanenza.
La modifica richiede però un provvedimento o un nuovo accordo formalizzato. Smettere di pagare o ridurre l'importo di propria iniziativa, anche in presenza di ragioni fondate, espone a conseguenze che possono aggravare la posizione di chi lo fa.
Perché conviene farsi assistere fin dall'accordo iniziale
Quando l'assegno viene concordato tra le parti, quello che viene scritto nel primo accordo tende a restare il riferimento per molti anni. Errori frequenti come una formulazione vaga sulle spese straordinarie, l'assenza di un meccanismo di adeguamento nel tempo o la mancata previsione di cosa accade al compimento della maggiore età si pagano dopo, quando modificarli richiede una nuova procedura.
Articolo a cura della Redazione Avvokit. Ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale personalizzata, che tiene conto delle circostanze specifiche del singolo caso.
Fonti normative citate: Codice Civile, artt. 337-ter, 337-quinquies, 337-septies; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18287/2018.



