Hai avuto un incidente stradale e non sai da dove iniziare? La maggior parte dei casi si chiude senza mettere piede in tribunale. Dopo un sinistro, hai diritto a chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa (la tua o quella del responsabile, a seconda dei casi), che ha un termine di legge per risponderti con un'offerta. Solo se questa trattativa si blocca scatta un passaggio obbligatorio prima di un'eventuale causa: la negoziazione assistita. Ecco come funziona, passo per passo.
Cosa fare subito dopo un incidente stradale?
Prima ancora di pensare al risarcimento, conta la documentazione che raccogli sul momento:
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Compilare il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI/CID), firmato da entrambi i conducenti se le circostanze sono chiare
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Fotografare i veicoli, i danni, la posizione sulla strada e la targa dell'altro mezzo
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In caso di lesioni, farsi refertare al pronto soccorso o dal proprio medico il prima possibile: senza un referto medico, il danno alla persona è molto più difficile da far riconoscere
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Se intervengono le forze dell'ordine, farsi rilasciare copia del verbale
Questa fase determina spesso quanto sarà rapido tutto il resto.
A chi chiedere il risarcimento dopo un incidente stradale?
Qui la legge distingue due strade, entrambe previste dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005):
Procedura di risarcimento diretto (art. 149). Se l'incidente coinvolge due veicoli identificati e assicurati, con danni ai mezzi e/o lesioni lievi al conducente non responsabile (fino al 9% di invalidità permanente, le cosiddette lesioni "micropermanenti"), la richiesta si presenta alla tua compagnia assicurativa, non a quella della controparte. È la procedura pensata per velocizzare i casi più semplici.
Procedura ordinaria (art. 148). Si applica quando il risarcimento diretto non è utilizzabile: più di due veicoli coinvolti, un mezzo non identificato o non assicurato, lesioni superiori al 9% di invalidità (macropermanenti). In questi casi la richiesta va alla compagnia del veicolo responsabile.
Una nota importante se eri passeggero. Se viaggiavi come passeggero (terzo trasportato) e non eri alla guida, non rientri in nessuna delle due procedure sopra: hai una tutela a parte, prevista dall'art. 141 dello stesso Codice. Puoi chiedere il risarcimento all'assicurazione del veicolo su cui viaggiavi, indipendentemente da chi ha avuto la colpa dell'incidente, salvo il caso fortuito.
Quanto tempo ha l'assicurazione per risponderti?
Sono termini fissati per legge (art. 148 Cod. Ass. Private), non prassi delle compagnie:
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Solo danni al veicolo: 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa per fare un'offerta o comunicare per iscritto il motivo del rifiuto. Il termine scende a 30 giorni se il modulo CAI è firmato da entrambi i conducenti.
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Danni con lesioni alla persona: 90 giorni dalla ricezione della documentazione, che deve includere anche i dati sanitari.
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Se accetti l'offerta: la compagnia deve pagarti entro 15 giorni.
Se questi termini scadono senza risposta, a tuo favore iniziano a maturare interessi sulla somma dovuta, e la compagnia rischia una sanzione IVASS.
Cosa fare se l'offerta è troppo bassa o non arriva?
Non è raro che la compagnia ti offra una cifra inferiore al danno reale, o non risponda affatto nei termini. A questo punto, prima di poter avviare una causa, la legge impone un passaggio obbligatorio: la negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, e rafforzata dalla riforma Cartabia con il D.Lgs. 149/2022). Senza questo passaggio, un'eventuale causa promossa direttamente non sarebbe procedibile.
In pratica, il tuo avvocato invita per iscritto la controparte (di norma la compagnia assicurativa) a trovare un accordo entro un termine. Se le parti raggiungono un'intesa, il risarcimento si chiude lì, senza processo. Se la controparte non risponde o rifiuta entro 30 giorni, la condizione di legge si considera comunque soddisfatta e resta aperta la strada del giudizio, come ultima possibilità.
È in questa fase, dalla richiesta iniziale fino alla negoziazione assistita, che si decide la maggior parte dei casi.
Perché conviene farsi assistere da un avvocato in questa fase?
Valutare se un'offerta è congrua richiede di conoscere le tabelle di legge (artt. 138 e 139 Cod. Ass. Private) e i criteri con cui si calcola il danno biologico: informazioni che raramente chi ha subito un incidente ha già a disposizione. Un avvocato che segue la trattativa sa dove far leva, cosa documentare meglio e quando conviene insistere prima di considerare l'ultima opzione, la causa.
Articolo a cura della Redazione Avvokit. Ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale personalizzata, che tiene conto delle circostanze specifiche del singolo caso.
Fonti normative citate: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), artt. 141, 148, 149; D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014), art. 3; D.Lgs. 149/2022.



